Slide 1

Gli obblighi degli intermediari

Assco › Obblighi degli intermediari

Informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti.

Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, l’intermediario:

A)

ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente gli allegati 3, 4 e 4bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, e di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;

B)

ha l’obbligo di consegnare l’allegato 4 al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;

C)

ha l’obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;

D)

ha l’obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;

E)

ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ha l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30 – decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto, anche in linea con la disciplina POG adottata;

F)

ha l’obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata;

G)

in caso di prodotto di investimento ha l’obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;

H)

in caso di vendita con consulenza, ha l’obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;

I)

in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l’obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;

J)

ha obbligo di fornire le informazioni in relazione eee. ai costi e agli oneri connessi di cui all’articolo 121- sexies, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni;

K)

informa il Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informa, di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente e dall’intermediario;

Scarica qui i nostri documenti per la gestione dei reclami e dei dati personali

Documentazione firma elettronica